L’Europa plurale: in bilico tra laicità e idolatria
di Angiolo Boncompagni*
Non esiste un unico modello europeo di laicità da imporre come diritto dell’uomo in tutti gli Stati. La scelta relativa all’ostentazione dei simboli religiosi in luoghi pubblici rientra così pienamente nell’ambito esclusivo della politica ecclesiastica statale, senza che ciò leda i doverosi impegni internazionali a proteggere la libertà di scelta di ciascuno. È questa, al fondo, la sostanza della sentenza Lautsi contro Italia sul crocifisso nella scuola pubblica resa a vasta maggioranza dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo il 18 marzo scorso.
La decisione ha in effetti colmato una inopportuna distanza tra il sentire dell’uomo della strada e la giurisprudenza europea che era sorta dopo le conclusioni abnormi assunte dalla Corte in prima istanza. La sentenza definitiva è stata poi, per estensione, interpretata da alcuni come una inversione nel trend delle relazioni Europa-cristianesimo, stavolta in senso favorevole alla dimensione religiosa nella sfera pubblica.
Al di là di ogni trionfalismo, tuttavia, il principio affermato è unicamente di natura giuridica e non consente ulteriori colorazioni di ordine politico-culturale, né, tanto meno, confessionale.
La Grande Camera, in fondo, si è limitata ad applicare un principio generale vigente nell’Europa moderna almeno dal 1555: quel cujus regio ejus et religio con cui la Pace di Augusta risolveva le guerre seguite alla fine dell’unità religiosa. Principio ribadito, almeno con riferimento ai ventisette dell’Unione europea, dal Trattato di Amsterdam (1997), che, nel prevedere il mantenimento dello status quo nazionale nei rapporti tra Stato e confessioni religiose, esclude ogni competenza europea o internazionale in materia. L’assunto non contraddice l’affermazione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione quale elemento centrale di numerose Carte dei diritti – a livello universale, regionale e nazionale – nonché ‘sintesi di tutte le libertà’ tanto per i credenti quanto per i non credenti (Ruffini). La sua attualità è data ora dall’inserimento del principio nelle esigenze dinamiche di un continente in cui la convivenza tra culture non è più soltanto una scelta.
Non sorprende, quindi, che anche in questa materia, sulle prudenti orme sperimentate in casi simili, la Grande Camera abbia dato estremo rilievo al margine nazionale di apprezzamento.
Ma anche su un piano di stretta logica appare di difficile sintesi un comune approccio europeo alle varie concezioni nazionali di laicità dello Stato. Il variegato spettro della comparazione dei rapporti Stato-religione in Europa comprende infatti il modello marcatamente laicista della Turchia e la tradizionale läicité de combat di marca francese, sia pure mitigata dal discorso del Laterano di Sarkozy. Si estende, inoltre, dalle monarchie nordeuropee in cui il sovrano è anche il capo della chiesa nazionale fino alle esperienze post-bizantine dell’Europa centro-orientale (Russia compresa), alle quali è da sempre estraneo il concetto di separazione tra sfera religiosa e civile.
Al di là della complessa vicenda giuridica, dunque, il caso italiano assume un valore rivelativo circa lo stato della questione religiosa e sociale nel nostro Paese nell’era del binomio comunicazione-incomunicabilità. La semiotica del crocifisso, analogamente a quella della riscoperta di bandiera e inno nazionale in occasione del centocinquantenario dell’Unità, si è evoluta nel corso dei decenni.
Agevole per molti ricordare come, in tempi non lontani, il crocifisso fosse terreno di scontro tra ‘laici’ e ‘cattolici’, prima ancora che affermazione del principio vetero-concordatario del confessionismo statale. In anni più recenti, è stato assunto a simbolo della religione civile del cosiddetto occidente cristiano (‘cristianismo’) coinvolgendo nel suo sostegno antichi avversari, ‘atei devoti’ o ‘neo-xenofobi’ in nome dell’invasione religiosa vera o presunta. Ciò sembrerebbe contraddire il richiamo ai valori condivisi di universalità, convivenza e accoglienza che le giurisdizioni italiane hanno assegnato al simbolo per giustificarne la permanenza nel contesto laico del nostro ordinamento.
Il rischio è dunque quello che apparenti vittorie simboliche, ottenute per via giurisdizionale o legislativa talora anche a prezzo di costose ‘negoziazioni’, si rivelino come illusorie per l’incoerenza con una cultura espressa da coscienze sempre più lontane dai contenuti positivi espressi dal segno.
Con la conseguenza che anche il povero crocifisso possa essere, inconsapevolmente e involontariamente, ridotto a icona idolatrica dell’individualismo contemporaneo e reso in questo modo poco diverso dal vuoto di una parete bianca.
*Avvocato, già giurista presso la Corte europea dei diritti dell’uomo










