Labirinto-referendum e coscienza pubblica

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di Umberto Ronga*
Giugno, chiamati a referendum. Quattro quesiti: due (semplificando) sull’“acqua”, uno sul “nucleare” (ad oggi, mentre chiudiamo la rivista, ancora valido) e uno sul legittimo impedimento. In merito al terzo quesito, va comunque sinora precisato che il Parlamento è impegnato in queste ore nella conversione in legge del “decreto omnibus”, contenente, tra l’altro, le modifiche apportate in tema di centrali nucleari. Ciò imporrà alla Corte di Cassazione di valutare e decidere se, alla luce dell’intervento del legislatore sulla medesima materia, sopraggiungerà o meno l’inutilità del rispettivo quesito referendario, così come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Tuttavia nella Gazzetta ufficiale dello scorso 4 aprile sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica che indicono i quattro referendum popolari, fissati per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno. Le denominazioni che l’Ufficio centrale per il referendum ha formulato per ciascuno dei quesiti dichiarati ammissibili, sui cui i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi, sono le seguenti: 1) Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (abrogazione); 2) Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito (abrogazione parziale di norma); 3) Nuove centrali per la produzione di energia nucleare (abrogazione parziale di norme); 4) Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.
Quello in questione è un referendum di tipo abrogativo, indetto «per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali» (art. 75 Cost.). Si tratta di uno dei principali strumenti di democrazia diretta contemplati nel nostro ordinamento, mediante il quale ciascun cittadino può incidere in prima persona nell’esercizio dell’attività legislativa. In questo senso è spesso definito come uno strumento di “sussidiarietà civile”, appunto perché chiama i cittadini a una mobilitazione ausiliaria all’attività (e spesso all’inerzia) legislativa del Parlamento, anche sul presupposto di un possibile disaccordo tra coscienza pubblica e Parlamento. In tal senso si pronunciò anche un giovane costituente, Aldo Moro, intervenendo nel dibattito sul referendum abrogativo, allorché, in particolare, precisò che «ammettere il referendum significa ritenere appunto la possibilità di questo disaccordo, la possibilità diquesta minore comprensione da parte delle Camere nei confronti di una evoluzionedella coscienza pubblica».
Nonostante l’importanza anche simbolica del referendum, esso è tuttavia divenuto uno strumento sempre meno “funzionale” (almeno così com’è concepito tecnicamente), sia a causa della contingente difficoltà generale di mobilitazione dei cittadini in un clima di crescente disaffezione alla partecipazione civile e politica, sia a causa dello “spettro” che caratterizza questa tipologia di referendum: il quorum strutturale (o di validità), corrispondente alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Com’è noto, infatti, affinché la consultazione referendaria possa essere in primo luogo valida, è necessario che la metà più uno dei cittadini italiani aventi diritto al voto si rechi alle urne. E soltanto una volta raggiunta questa prima soglia, si potrà procedere al computo della maggioranza dei voti, dei “sì” o dei “no”, validamente espressi. Come infatti stabilisce la medesima Costituzione su questo punto, «la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi» (art. 75).
Come si sa, però, l’esperienza non solo più recente in tema di referendum abrogativi è stata negativa, poiché l’alto tasso di astensione non ha consentito il raggiungimento della soglia minima di accesso, conducendo sistematicamente al fallimento delle iniziative referendarie, probabilmente anche a causa di un utilizzo inflazionato delle stesse. Ma questa constatazione è bene che non confonda: in un clima già difficile dal punto di vista della tenuta democratica del sistema istituzionale nel suo complesso, la soluzione che appare certamente meno plausibile è quella di limitare le occasioni di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica. Tutt’affatto. Ciò che invece occorre fare con urgenza è studiare come declinare tecnicamente gli strumenti di cui disponiamo per raccogliere le nuove sfide della partecipazione e soddisfare le domande, per alcuni versi inedite, che il cittadino elettore pone a un ceto politico troppo spesso autoreferenziale e incapace di offrire opportunità di ricambio.
Su questo tema, probabilmente, meriterebbe di svolgersi oggi una riflessione più ampia e complessa, che tenga in considerazione almeno tre profili, di cui in questa sede si dà soltanto un cenno: il primo, più generale, è legato alle nuove dinamiche della partecipazione politica in Italia, e in particolare al crescente tasso di disaffezione dei cittadini alla vita pubblica, andatosi registrando nel corso del tempo mediante la sistematica flessione del dato della partecipazione elettorale degli italiani, soprattutto alle elezioni politiche nazionali (responsabile anche la mai troppo vituperata e ancora vigente legge elettorale); il secondo profilo è legato ai molteplici tentativi di strumentalizzazione in chiave politica dell’istituto referendario praticati nel corso del tempo (dal mancato abbinamento dei referendum con altre tornate elettorali, alla scarsa copertura informativa di cui generalmente godono le medesime iniziative); un terzo profilo, infine, di carattere tecnico, è legato specificamente alla consistenza del quorum previsto dall’istituto e alle ipotesi, in parte già esplorate, sia in ambito scientifico che legislativo, di una sua riconsiderazione in chiave moderna, ovvero tenendo conto, al fine di una sua valorizzazione, delle mutate dinamiche, quantitative e qualitative, della partecipazione elettorale oggi, non solo in Italia. Sono questi alcuni dei temi (insieme a quello della legge elettorale) sui quali vale ancora la pena di perseverare nella riflessione, per elaborare proposte utili a favorire un reale ed effettivo protagonismo dei cittadini nella vita politica del nostro Paese.
 
*(Questo articolo è stato scritto il 15 maggio 2011 e pubblicato sul n. 6/Giugno 2011 della rivista Segno, in questi giorni in arrivo nelle case dei suoi lettori).

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