Finalmente il “grooming” è reato
L’adescamento di un minore attraverso Internet sarà reato. Anche la Camera dei Deputati si è pronunciata a favore dell’introduzione nel nostro ordinamento del reato di “grooming”, una tecnica particolare in cui l’adulto potenziale abusante “cura” (dall’inglese “grooms”) la potenziale vittima, inducendo gradualmente il bambino o ragazzo a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica. Gli strumenti utilizzati sono diversi e moderni: sms, mms, le chatroom, i programmi di Instant Messaging, i newsgroup, i forum, i giochi online, più in generale, tutti gli spazi di social networking dove è possibile, attraverso i profili compilati dagli utenti, ottenere informazioni quali l’età, il sesso o altro.
«Purtroppo bambini e adolescenti, se dicono di esserne coscienti e preoccupati, non sempre ne percepiscono i rischi quando sono in Rete”. È il commento fatto all’Agenzia Sir da Franco Mugerli, presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, in merito all’approvazione unanime del disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote).
Il provvedimento è stato approvato dall’Assemblea della Camera dei deputati l’11 gennaio e passerà ora nuovamente all’esame del Senato per le sole parti modificate da Montecitorio. Il testo introduce in particolare i nuovi reati di adescamento di minorenni, anche attraverso Internet (“grooming”) e d’istigazione e apologia di pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Il dibattito si è concentrato sulla definizione della nuova fattispecie di reato relativa all’adescamento di minorenni; il delitto si individua nel compimento di atti volti a carpire la fiducia di un minore di età inferiore a sedici anni, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante Internet o altre Reti o mezzi di comunicazione; il soggetto agente deve avere agito al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale di minore o delitti di violenza sessuale; si applica la pena della reclusione da uno a tre anni.
L’introduzione del reato d’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia sarà punito, invece, con la reclusione da tre a cinque anni. La nuova fattispecie di reato è individuata nella condotta di chi, anche con mezzi telematici, pubblicamente istiga a commettere o fa l’apologia di delitti a sfondo sessuale in danno di minorenni. Rispetto al testo proveniente da Palazzo Madama, è stata soppressa la configurazione come aggravante per aver commesso il fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici, ma è stata elevata la pena edittale minima. Per Mugerli «è positiva l’introduzione del reato di istigazione a pratiche di pedofilia, anche detto di “pedofilia culturale”, l’apologia di delitti a sfondo sessuale». Tuttavia, sottolinea il presidente del Comitato Media e minori, «auspico al riguardo che il Senato reintroduca per questo reato l’aggravante per aver commesso il fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici; aggravante prevista nel testo precedentemente approvato dal Senato e che ora la Camera dei Deputati, pur avendo elevato la pena minima, ha inspiegabilmente soppresso».
Il disegno di legge incide anche su altri aspetti del diritto e della procedura penale, prevede l’ammissione al gratuito patrocinio in favore delle persone offese da delitti di sfruttamento sessuale e di tratta di persone, commessi in danno di minori, e attribuisce rilevanza, ai fini della concessione di benefici penitenziari a favore dei condannati per delitti di prostituzione minorile, di pedopornografia e di altri delitti a sfondo sessuale commessi nei confronti di minorenni, alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione.
La Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d’Europa (CoE) di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati parte del CoE di contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. È stata adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. La Convenzione è stata fino ad oggi firmata da 42 dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, tra i quali l’Italia che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007. Sono 10 i Paesi che hanno anche ratificato il testo: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Malta, Montenegro, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2010. Si tratta di un documento con il quale i Paesi aderenti s’impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. La Convenzione ha un grande impatto etico, culturale e sociale perché gli Stati aderenti si sono impegnati ad armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modificando, quando necessario, il diritto penale nazionale. L’obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dei confini nazionali del Paese di origine del reo.










